Quando è possibile portare la “scacciacani”?

La c.d. pistola “scacciacani” è annoverata tra gli strumenti riproducenti armi, i quali possono essere portati fuori della propria abitazione o delle appartenenza di essa solo per giustificato motivo (artt. 4, co. 2 e 5, co. 4, L. n. 110/1975), quindi tale strumento può essere portato fuori dei predetti spazi solo per la funzione a cui è preposto ossia per allontanare gli animali; la violazione a tale prescrizione è punita con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €1.000,00 ad €10.000,00, pena che è aumentata fino ad un terzo (art. 64 c.p.) se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (art. 4, co. 3, L. n. 110/1975).

E’ quindi possibile avere con sé uno strumento da segnalazione acustica, che, col rumore prodotto, abbia un effetto deterrente sugli animali selvatici; tuttavia, si insiste nel ricordare che la stessa non può essere portata esposta, ma, appunto, solo trasportata e poi all’occorrenza usata per difendersi dagli animali (cfr. Cass. Pen. 31473/2007, che parla di “efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani, sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco sia per l’effetto sonoro prodotto”).

Avv. Adele Morelli